Fondi regionali per cinema ed eventi culturali
Fondi regionali destinati al cinema. Criteri da seguire e relativo procedimento: l’insieme delle attività finalizzate alla realizzazione di un’opera cinematografica ha trovato in Sardegna un’apposita disciplina con la L.R. n. 15/2006, finalizzata a sostenere lo sviluppo del cinema nell’isola attraverso la fissazione di alcuni criteri ispiratori volti a individuare le diverse fasi – indispensabili per la creazione dell’opera – destinate ad acquisire, in base a procedure comparative, contributi pubblici erogati sotto diverse forme.
La regola di fondo che dirige tale azione di sostegno è quella per cui tutti gli interventi da essa previsti sono concessi nei limiti della disponibilità di bilancio e in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità tecnico-finanziaria formulato da una apposita Commissione, che provvede alla valutazione dei lavori dei soggetti aspiranti che abbiano partecipato alla procedura selettiva indetta dall’amministrazione regionale mediante pubblicazione annuale di singoli bandi.
Nello specifico, sono stati previsti contributi (i) per i progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale, (ii) per la produzione di cortometraggi di interesse regionale, (iii) per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale, (iv) per il lancio pubblicitario e per le campagne promozionali e di marketing tese ad agevolare la distribuzione e la diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale.
La stessa legge ha peraltro introdotto una disposizione di carattere finanziario di grando rilievo pratico, in quanto sottrae alla discrezionalità assoluta degli uffici regionali la fase di attribuzione in concreto delle provvidenze a beneficio delle diverse attività astrattamente considerate. L’art. 26 della L.R. n. 15/2006 “blinda” infatti, a livello normativo, la proporzione da rispettare nell’attribuzione delle risorse, nel senso che le relative somme inserite nel bilancio regionale sono destinate, per una quota non superiore al 70%, agli interventi a favore della produzione e a quelli per le opere di interesse regionale, tuttavia la somma riservata a tali menzionate attività è obbligatoriamente destinata, a sua volta, allo sviluppo della sceneggiatura, alla produzione di cortometraggi, alla produzione di lungometraggi e allo distribuzione e diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale, in misura non inferiore all’ 80%.
Pertanto ogni atto amministrativo – in particolare l’allegato tecnico al bilancio – che venisse a disporre una ripartizione delle risorse in modo non conforme alle previsioni di legge risulterebbe, inevitabilmente, illegittimo.
Fondi regionali destinati agli eventi culturali. Criteri da seguire, modalità e tempi di erogazione e connessione con i principi comunitari: la concreta erogazione dei fondi regionali destinati ad incentivare in Sardegna l’allestimento di eventi culturali incontra spesso delicate questioni applicative discendenti dalle modalità e dalla tempistica con cui gli uffici regionali danno attuazione alle misure economiche stanziate per tale voce nel bilancio regionale. Essendo somme predefinite nel loro ammontare, la loro effettiva attribuzione ai soggetti richiedenti non può che avvenire, in ossequio ai principi generali dell’attività amministrativa, mediante l’indizione di procedure selettive le cui regole partecipative e i cui criteri valutativi vengono stabiliti in appositi bandi. Succede però che a volte la pubblicazione di un bando avvenga in ritardo, così da comportare che taluni eventi culturali, spesso vincolati al rispetto di una data ben precisa quanto al loro svolgimento, vengano celebrati in una data antecedente a quella di inizio della procedura comparativa: si pone allora la questione se gli organizzatori di tali eventi abbiano o meno il diritto di competere anch’essi, a manifestazione già avvenuta, alla selezione pubblica per l’attribuzione dei fondi.
Gli uffici regionali hanno espresso sul punto un giudizio negativo fondandolo sulla presenza, nei bandi, della clausola secondo cui le spese ammissibili a contribuzione sarebbero solo quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando e non anche prima, al fine di non violare i principi comunitari in materia di aiuti di stato per i quali anche i contributi destinati alla cultura andrebbero intesi come tali e sarebbero dunque tenuti a soddisfare i requisiti di legittimità fissati dall’ordinamento, nello specifico quello per cui le spese ammissibili a contribuzione sono solo quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, corrispondente, in questo caso, alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva originata dalla pubblicazione del bando.
In realtà, un simile principio deve essere raccordato con le ulteriori disposizioni comunitarie che regolano il settore degli aiuti per la cultura, risultando questi ultimi esonerati dall’obbligo di notifica, che incombe in generale sugli aiuti di stato, laddove sussistano, in particolare, (i) attività realizzate da organizzazioni culturali, (ii) singoli eventi culturali, mostre, festival e altre attività analoghe, (iii) costi degli investimenti finanziabili, (iv) costi di funzionamento finanziabili. Pertanto, laddove presentino tali requisiti, gli eventi culturali devono essere considerati non solo compatibili con il mercato interno (art. 107 Trattato UE) ma, assai di più, devono essere anche esonerati dall’obbligo di notifica della misura dell’aiuto di cui all’art. 108 Trattato UE.
La regola di fondo che dirige tale azione di sostegno è quella per cui tutti gli interventi da essa previsti sono concessi nei limiti della disponibilità di bilancio e in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilità tecnico-finanziaria formulato da una apposita Commissione, che provvede alla valutazione dei lavori dei soggetti aspiranti che abbiano partecipato alla procedura selettiva indetta dall’amministrazione regionale mediante pubblicazione annuale di singoli bandi.
Nello specifico, sono stati previsti contributi (i) per i progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale, (ii) per la produzione di cortometraggi di interesse regionale, (iii) per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale, (iv) per il lancio pubblicitario e per le campagne promozionali e di marketing tese ad agevolare la distribuzione e la diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale.
La stessa legge ha peraltro introdotto una disposizione di carattere finanziario di grando rilievo pratico, in quanto sottrae alla discrezionalità assoluta degli uffici regionali la fase di attribuzione in concreto delle provvidenze a beneficio delle diverse attività astrattamente considerate. L’art. 26 della L.R. n. 15/2006 “blinda” infatti, a livello normativo, la proporzione da rispettare nell’attribuzione delle risorse, nel senso che le relative somme inserite nel bilancio regionale sono destinate, per una quota non superiore al 70%, agli interventi a favore della produzione e a quelli per le opere di interesse regionale, tuttavia la somma riservata a tali menzionate attività è obbligatoriamente destinata, a sua volta, allo sviluppo della sceneggiatura, alla produzione di cortometraggi, alla produzione di lungometraggi e allo distribuzione e diffusione di opere cinematografiche di interesse regionale, in misura non inferiore all’ 80%.
Pertanto ogni atto amministrativo – in particolare l’allegato tecnico al bilancio – che venisse a disporre una ripartizione delle risorse in modo non conforme alle previsioni di legge risulterebbe, inevitabilmente, illegittimo.
Fondi regionali destinati agli eventi culturali. Criteri da seguire, modalità e tempi di erogazione e connessione con i principi comunitari: la concreta erogazione dei fondi regionali destinati ad incentivare in Sardegna l’allestimento di eventi culturali incontra spesso delicate questioni applicative discendenti dalle modalità e dalla tempistica con cui gli uffici regionali danno attuazione alle misure economiche stanziate per tale voce nel bilancio regionale. Essendo somme predefinite nel loro ammontare, la loro effettiva attribuzione ai soggetti richiedenti non può che avvenire, in ossequio ai principi generali dell’attività amministrativa, mediante l’indizione di procedure selettive le cui regole partecipative e i cui criteri valutativi vengono stabiliti in appositi bandi. Succede però che a volte la pubblicazione di un bando avvenga in ritardo, così da comportare che taluni eventi culturali, spesso vincolati al rispetto di una data ben precisa quanto al loro svolgimento, vengano celebrati in una data antecedente a quella di inizio della procedura comparativa: si pone allora la questione se gli organizzatori di tali eventi abbiano o meno il diritto di competere anch’essi, a manifestazione già avvenuta, alla selezione pubblica per l’attribuzione dei fondi.
Gli uffici regionali hanno espresso sul punto un giudizio negativo fondandolo sulla presenza, nei bandi, della clausola secondo cui le spese ammissibili a contribuzione sarebbero solo quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando e non anche prima, al fine di non violare i principi comunitari in materia di aiuti di stato per i quali anche i contributi destinati alla cultura andrebbero intesi come tali e sarebbero dunque tenuti a soddisfare i requisiti di legittimità fissati dall’ordinamento, nello specifico quello per cui le spese ammissibili a contribuzione sono solo quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, corrispondente, in questo caso, alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva originata dalla pubblicazione del bando.
In realtà, un simile principio deve essere raccordato con le ulteriori disposizioni comunitarie che regolano il settore degli aiuti per la cultura, risultando questi ultimi esonerati dall’obbligo di notifica, che incombe in generale sugli aiuti di stato, laddove sussistano, in particolare, (i) attività realizzate da organizzazioni culturali, (ii) singoli eventi culturali, mostre, festival e altre attività analoghe, (iii) costi degli investimenti finanziabili, (iv) costi di funzionamento finanziabili. Pertanto, laddove presentino tali requisiti, gli eventi culturali devono essere considerati non solo compatibili con il mercato interno (art. 107 Trattato UE) ma, assai di più, devono essere anche esonerati dall’obbligo di notifica della misura dell’aiuto di cui all’art. 108 Trattato UE.