Impianti di telecomunicazione
Infrastrutture telefoniche e disciplina urbanistica: la disciplina sostanziale della materia è strettamente connessa al riparto delle varie competenze legislative: (i) la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è di competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle regioni); (ii) il trasporto dell’energia e l’ordinamento della comunicazione rientrano nella legislazione concorrente; (iii) la localizzazione degli impianti, intesa quale aspetto attinente alla disciplina d’uso del territorio, compete alle regioni e (in via amministrativa) ai comuni, purché la pianificazione a ciò finalizzata non sia tale da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi.
In termini generali, l’installazione degli impianti di telefonia mobile è disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il cui art. 86, c. 3, introduce la regola per la quale le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, applicandosi ad esse la normativa vigente in materia.
Tra i principi di maggior rilievo si distinguono quelli per cui: (a) non è consentito a un comune, attraverso l’utilizzo di strumenti di natura urbanistico-edilizia, adottare misure riguardanti stazioni radio-base per telefonia mobile che costituiscono in sostanza una deroga ai limiti di esposizione elettromagnetica fissati dallo Stato, come avviene quando vengono adottate misure urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non funzionali al governo del territorio ma piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo, ponendosi una tale azione in contrasto con la necessità che i sistemi di telecomunicazione rivestano carattere di contiguità e capillarità su tutto il territorio; (b) i comuni non possono né stabilire divieti assoluti e generalizzati di installazione di impianti per telefonia cellulare sull’intero territorio né estendere la loro competenza sino a individuare le aree ritenute idonee ad ospitare gli impianti; per converso, l’installazione di tali opere deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale così da realizzare un’uniforme copertura di esso, residuando peraltro al comune il potere di indicare siti alternativi sui quali installare gli impianti, sempre che sussistano le condizioni tecniche per garantire un’idonea copertura della rete; (c) qualora un comune non abbia adottato il regolamento sulla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, l’installazione degli stessi è sottoposta all’ordinaria disciplina urbanistica che li rende compatibili, pur se attraverso l’acquisizione del permesso di costruire, con qualsiasi destinazione dello strumento urbanistico delle aree interessate, oltreché non soggette in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti.
Impianti di telecomunicazione e titolo abilitativo: l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione da parte del comune, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i relativi controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale; tuttavia per l’installazione di impianti di ridotta potenza è sufficiente – sempre nel rispetto dei tre predetti valori – la presentazione di una Scia.
Legittimati a presentare la domanda sono i soggetti in possesso della specifica autorizzazione ministeriale, i quali devono allegare all’istanza la documentazione atta a comprovare il rispetto dei tre menzionati valori.
La disciplina del procedimento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile è considerata di natura speciale rispetto a quella generale per il rilascio dei titoli edilizi, valendo il principio per cui la realizzazione di tali impianti è subordinata solo all’autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, la quale include e assorbe anche la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, senza necessità del titolo edificatorio, che sarebbe altrimenti costituito dal permesso di costruire trattandosi di un intervento di “nuova costruzione”, vista l’equiparazione fatta dalla legge tra impianti di telecomunicazione e opere di urbanizzazione primaria,
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si caratterizza, da un lato, per l’eventuale indizione di una conferenza di servizi qualora una delle amministrazioni interessate abbia espresso un motivato dissenso, dall’altro, per la presenza di un caso tipizzato di silenzio-assenso, il quale si viene a formare se entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e del progetto non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Quanto alla fase esecutiva dell’intervento, merita segnalare che le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Localizzazione degli impianti di telecomunicazione: è uno tra i temi di maggiore interesse della materia, che si concentra intorno a due principi tra loro concorrenti:
a) indifferenza della localizzazione degli impianti di telecomunicazione rispetto alle diverse destinazioni di zona già previste dal Puc, stante la qualifica di opere di urbanizzazione primaria ad essi attribuita dalla legge.
Tuttavia, in difetto di una disposizione che attribuisca a tali impianti una compatibilità urbanistica ex lege e una loro totale derogabilità agli strumenti di pianificazione, si deve prendere atto che l’assimilazione alle opere di urbanizzazione determina una mera presunzione di conformità di tali impianti a ogni destinazione di zona del Puc, ma non anche una loro automatica compatibilità urbanistica;
b) inoperatività della regola dell’indifferenza urbanistica qualora il comune, nell’esercizio dei propri poteri di governo del territorio, abbia introdotto una apposita disciplina della materia localizzando gli impianti anche in relazione a specifiche zone del territorio comunale.
Tuttavia, la presenza di un regolamento comunale di localizzazione degli impianti ha dato origine a una dibattuta questione intorno alla legittimità o meno di un simile provvedimento, incentrata sulla distinzione tra “limiti alla localizzazione” (non consentiti) e “criteri di localizzazione” (consentiti).
In particolare, alle regioni e ai comuni è consentito – nell’ambito delle rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile quale, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare – nell’installazione degli impianti – dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura).
Più in generale, è consentito ai comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico potendo essi introdurre con l’apposito regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi in modo da rendere possibile la copertura di rete dell’intero territorio.
Sotto altro aspetto, un regolamento comunale adottato per fissare i criteri per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile non può porsi come obiettivo (anche se solo implicito) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche provenienti da tali impianti (fissando, ad esempio, le distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie di abitazioni), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente tra Stato e regioni dell'art. 117 cost.
In termini generali, l’installazione degli impianti di telefonia mobile è disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il cui art. 86, c. 3, introduce la regola per la quale le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, applicandosi ad esse la normativa vigente in materia.
Tra i principi di maggior rilievo si distinguono quelli per cui: (a) non è consentito a un comune, attraverso l’utilizzo di strumenti di natura urbanistico-edilizia, adottare misure riguardanti stazioni radio-base per telefonia mobile che costituiscono in sostanza una deroga ai limiti di esposizione elettromagnetica fissati dallo Stato, come avviene quando vengono adottate misure urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non funzionali al governo del territorio ma piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo, ponendosi una tale azione in contrasto con la necessità che i sistemi di telecomunicazione rivestano carattere di contiguità e capillarità su tutto il territorio; (b) i comuni non possono né stabilire divieti assoluti e generalizzati di installazione di impianti per telefonia cellulare sull’intero territorio né estendere la loro competenza sino a individuare le aree ritenute idonee ad ospitare gli impianti; per converso, l’installazione di tali opere deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale così da realizzare un’uniforme copertura di esso, residuando peraltro al comune il potere di indicare siti alternativi sui quali installare gli impianti, sempre che sussistano le condizioni tecniche per garantire un’idonea copertura della rete; (c) qualora un comune non abbia adottato il regolamento sulla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, l’installazione degli stessi è sottoposta all’ordinaria disciplina urbanistica che li rende compatibili, pur se attraverso l’acquisizione del permesso di costruire, con qualsiasi destinazione dello strumento urbanistico delle aree interessate, oltreché non soggette in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti.
Impianti di telecomunicazione e titolo abilitativo: l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione da parte del comune, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i relativi controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale; tuttavia per l’installazione di impianti di ridotta potenza è sufficiente – sempre nel rispetto dei tre predetti valori – la presentazione di una Scia.
Legittimati a presentare la domanda sono i soggetti in possesso della specifica autorizzazione ministeriale, i quali devono allegare all’istanza la documentazione atta a comprovare il rispetto dei tre menzionati valori.
La disciplina del procedimento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile è considerata di natura speciale rispetto a quella generale per il rilascio dei titoli edilizi, valendo il principio per cui la realizzazione di tali impianti è subordinata solo all’autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, la quale include e assorbe anche la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, senza necessità del titolo edificatorio, che sarebbe altrimenti costituito dal permesso di costruire trattandosi di un intervento di “nuova costruzione”, vista l’equiparazione fatta dalla legge tra impianti di telecomunicazione e opere di urbanizzazione primaria,
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si caratterizza, da un lato, per l’eventuale indizione di una conferenza di servizi qualora una delle amministrazioni interessate abbia espresso un motivato dissenso, dall’altro, per la presenza di un caso tipizzato di silenzio-assenso, il quale si viene a formare se entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e del progetto non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Quanto alla fase esecutiva dell’intervento, merita segnalare che le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Localizzazione degli impianti di telecomunicazione: è uno tra i temi di maggiore interesse della materia, che si concentra intorno a due principi tra loro concorrenti:
a) indifferenza della localizzazione degli impianti di telecomunicazione rispetto alle diverse destinazioni di zona già previste dal Puc, stante la qualifica di opere di urbanizzazione primaria ad essi attribuita dalla legge.
Tuttavia, in difetto di una disposizione che attribuisca a tali impianti una compatibilità urbanistica ex lege e una loro totale derogabilità agli strumenti di pianificazione, si deve prendere atto che l’assimilazione alle opere di urbanizzazione determina una mera presunzione di conformità di tali impianti a ogni destinazione di zona del Puc, ma non anche una loro automatica compatibilità urbanistica;
b) inoperatività della regola dell’indifferenza urbanistica qualora il comune, nell’esercizio dei propri poteri di governo del territorio, abbia introdotto una apposita disciplina della materia localizzando gli impianti anche in relazione a specifiche zone del territorio comunale.
Tuttavia, la presenza di un regolamento comunale di localizzazione degli impianti ha dato origine a una dibattuta questione intorno alla legittimità o meno di un simile provvedimento, incentrata sulla distinzione tra “limiti alla localizzazione” (non consentiti) e “criteri di localizzazione” (consentiti).
In particolare, alle regioni e ai comuni è consentito – nell’ambito delle rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile quale, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare – nell’installazione degli impianti – dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura).
Più in generale, è consentito ai comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico potendo essi introdurre con l’apposito regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi in modo da rendere possibile la copertura di rete dell’intero territorio.
Sotto altro aspetto, un regolamento comunale adottato per fissare i criteri per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile non può porsi come obiettivo (anche se solo implicito) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche provenienti da tali impianti (fissando, ad esempio, le distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie di abitazioni), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente tra Stato e regioni dell'art. 117 cost.